Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché vari siano gli addebiti, essendo la sanzione, non la somma di altrettante pene singole per gli addebiti contestati, ma la risultante della valutazione unitaria della condotta complessiva dello stesso. Pertanto è legittimo, e non viola i principi processuali di connessione, il fatto che il C.d.O., nell’ambito di un unico procedimento disciplinare tratti diversi episodi di rilevanza disciplinare, per nulla omogenei tra loro e relativi a periodi temporali diversi. (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 12 marzo 2003, N. 21).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Giugno 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (cancellazione)
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