L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione di tutti i componenti possa essere documentata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 6 maggio 2003 – 10 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 10 Aprile 2004 (cancellazione)
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