Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Eccezione di irregolare comunicazione della convocazione – Termine per la proposizione.

L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato assoggettato al procedimento in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione di tutti i componenti possa essere documentata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 17 luglio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 1 ottobre 2003, n. 289

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 01 Ottobre 2003 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 17 Luglio 1996 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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