Nel procedimento disciplinare davanti al C.d.O., avente natura amministrativa, l’esistenza dell’avviso di apertura del procedimento disciplinare, della tempestiva citazione per il giudizio, della facoltà dell’incolpato di prendere visione degli atti del procedimento, produrre deduzioni e indicare testimoni, soddisfano le esigenze di partecipazione e di difesa dell’interessato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Rimini, 26 gennaio 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 26 Gennaio 1999 (censura)
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