Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Dichiarazioni del denunciante – Prova certa – Sufficienza – Condizioni.

Il più volte affermato principio in virtù del quale la versione dei fatti fornita dal denunciante può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali, e non quando le semplici asserzioni della parte non siano confermate da riscontri, deve ritenersi correttamente applicato qualora il Consiglio territoriale abbia sottoposto ad un congruo e motivato vaglio critico il contenuto dell’esposto trovando, con motivazione logica, coerenza di riscontri nella documentazione prodotta, in quella successivamente acquisita, anche di provenienza dell’incolpato, e nelle stesse difese di quest’ultimo.(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 17 gennaio 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 11 Novembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 17 Gennaio 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment