La decisione disciplinare del C.d.O. deve essere firmata dal consigliere che abbia effettivamente presieduto il collegio giudicante e non dal presidente del C.d.O., assente alla seduta; pertanto ove il collegio si renda consapevole di aver effettuato un tale errore può procedere alla correzione del provvedimento in autotutela, considerando la natura amministrativa della decisione disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 dicembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 21 Febbraio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Dicembre 2000 (censura)
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