Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Decisione – Firma del presidente che ha presieduto effettivamente il collegio giudicante – Necessità – Rettifica in autotutela – Legittimità

La decisione disciplinare del C.d.O. deve essere firmata dal consigliere che abbia effettivamente presieduto il collegio giudicante e non dal presidente del C.d.O., assente alla seduta; pertanto ove il collegio si renda consapevole di aver effettuato un tale errore può procedere alla correzione del provvedimento in autotutela, considerando la natura amministrativa della decisione disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SCASSELLATI SFORZOLINI, rel. PETIZIOL), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 21 Febbraio 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Dicembre 2000 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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