In assenza di una previsione normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O., può essere affettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e ai fini della valida costituzione del collegio giudicante non è necessaria la precostituzione della prova della avvenuta convocazione di tutti i suoi membri, quando, peraltro, essendo il C.d.O. un organo amministrativo imperfetto la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 6 maggio 2003 – 10 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 21 febbraio 2005, n. 33
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 21 Febbraio 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 10 Aprile 2004 (cancellazione)
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