Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Convocazione del C.d.O. – Eccezione di irregolare comunicazione della convocazione – Termine per la proposizione.

L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato assoggettato al procedimento in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti, ovvero di finanziare una nuova seduta nella quale la rinnovata convocazione di tutti i componenti possa essere documentata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 31 ottobre 1991)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 10 Novembre 2005 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 31 Ottobre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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