Va esclusa la nullità del procedimento e del provvedimento impugnato per mancata convocazione di tutti i componenti dell’organo territoriale decidente (eccezione che deve intendersi tardivamente proposta se sollevata in sede di appello), allorquando, come nella specie, il Presidente, nel verbale della seduta, dia atto della tempestiva comunicazione a tutti i Consiglieri della celebrazione del dibattimento, ciò costituendo prova della regolare costituzione del Collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 02 Novembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 05 Marzo 2007
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