Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Comunicazione della convocazione – Libertà di forme – Seduta svolta con la maggioranza dei componenti – Prova della regolare convocazione – Non necessita.

In assenza di una normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O. quale mera manifestazione di scienza ricettiva, posta a tutela del diritto di intervento dei soggetti componenti l’organo disciplinare, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e non è necessaria, ai fini della valida costituzione del collegio, la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri (quando peraltro la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un limitato numero di componenti, numero legale, per la validità della seduta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 1° dicembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 settembre 2004, n. 214

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 30 Settembre 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 01 Dicembre 1999 (censura)
Giurisprudenza CNF

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