Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Comunicazione della convocazione ai componenti – Mancanza di prova della avvenuta convocazione – Eccezione di irregolare comunicazione – Termine per la proposizione.

L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato assoggettato al procedimento disciplinare in limine, e comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 28 maggio 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DE MICHELE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 24 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 28 Maggio 2004 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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