L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato assoggettato al procedimento disciplinare in limine, e comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rossano, 28 maggio 2004)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 24 Settembre 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rossano, delibera del 28 Maggio 2004 (avvertimento)
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