Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Comunicazione della convocazione ai componenti – Eccezione di irregolare comunicazione – Termine per la proposizione.

L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato assoggettato al procedimento disciplinare in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 24 luglio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 marzo 2004, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 02 Marzo 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 24 Luglio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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