Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Comunicazione della convocazione ai componenti – Eccezione di irregolare comunicazione – Termine per la proposizione.

L’eccezione di mancanza della prova della regolare comunicazione della convocazione del C.d.O. relativamente ad un procedimento disciplinare deve essere posta dall’interessato assoggettato al procedimento disciplinare in limine, o comunque prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare immediatamente l’intervenuta convocazione di tutti i suoi componenti ovvero di fissare una diversa seduta nella quale la rinnovata convocazione della totalità dei componenti possa essere documentata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 settembre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 40

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Marzo 2003 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Settembre 1996
Giurisprudenza CNF

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