Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Composizione collegio giudicante – Immutabilità del giudice – Inapplicabilità al procedimento davanti al C.d.O. – Quorum costitutivo – Presenza di un numero legale di consiglieri – Validità.

Il principio della immutabilità del giudice, che pur trova applicazione davanti al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento amministrativo avanti al C.d.O., in quanto collegio imperfetto che esplica funzioni amministrative. Pertanto, per la validità delle decisioni del C.d.O. è necessario o sufficiente che venga rispettato esclusivamente il quorum strutturale di cui all’art. 43 r.d. n. 37/1934, ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato alle sedute istruttorie. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Patti, 11 dicembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 14 luglio 2003, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 14 Luglio 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 11 Dicembre 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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