E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 104 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 ss. R.D.L. n. 1578/33 (dal che conseguirebbe l’illiceità del procedimento sanzionatorio), nella parte in cui è prevista assoluta identità di organo e di sua composizione per deliberare la promozione del procedimento disciplinare e per deliberare in ordine al merito del giudizio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, atteso che il Consiglio dell’Ordine locale in sede disciplinare svolge attività di natura amministrativa e non giurisdizionale, per cui non possono ad essa applicarsi né l’art. 111 Cost., relativo alla giurisdizione (ed in particolare al cd. giusto processo), né l’art. 104 Cost., in tema di magistratura. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 28 novembre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 31 Dicembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 28 Novembre 2008
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