Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Composizione collegio giudicante.

Secondo un principio ormai del tutto pacifico, al fine di ritenere legittima e valida la decisione del C.d.O., è sufficiente che sussista un numero minimo legale uniforme di componenti del Consiglio che abbiano partecipato a tutto lo svolgimento del giudizio disciplinare. Invero, il principio della invariabilità del collegio giudicante è applicabile soltanto al procedimento giurisdizionale dinanzi al C.N.F., mentre davanti al C.d.O., considerata la natura amministrativa di questo organo e la funzione amministrativa dallo stesso svolta, è sufficiente il requisito del quorum, ancorché tale quorum sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 23 Novembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Gennaio 2003
Giurisprudenza CNF

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