Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Competenza – Regolamento di competenza – Condizioni di applicabilità – Regolamento preventivo di giurisdizione – Inapplicabilità al procedimento disciplinare.

E’ necessario, ai fini dell’applicazione del regolamento di competenza, che vi sia pendenza di due procedimenti disciplinari aperti da due ordini territoriali che ritengano di essere entrambi incompetenti o competenti a procedere disciplinarmente e per i quali, pertanto, il giudice indicato come competente, a seguito della sentenza dichiarativa di incompetenza del primo giudice adito dalla parte, ritenga a sua volta di essere incompetente e chieda al C.N.F. l’applicazione d’ufficio del regolamento di competenza. Mentre non è previsto e non è applicabile al procedimento disciplinare forense l’istituto del regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall’articolo 41 c.p.c. per il processo civile. (Nella specie è stato dichiarato il non luogo a procedere relativamente alla trasmissione degli atti al C.N.F. da parte del C.d.O. che chiedeva l’applicazione del regolamento di competenza, in considerazione del fatto che non sussisteva la pendenza di due procedimenti disciplinari ma ad uno già aperto e in corso si contrapponeva semplicemente un esposto, e pertanto mancavano le due reciproche pronunce declaratorie di competenza, che avrebbero potuto integrare il “conflitto”). (Dichiara il non luogo a provvedere relativamente al conflitto di competenza sollevato dal C.d.O. di Monza, 9 settembre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 5 luglio 2004, n. 151

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 05 Luglio 2004 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Settembre 2002
abc, Giurisprudenza CNF

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