Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’Albo – Competenza del C.d.O. del luogo di consumazione dell’illecito – Criterio della prevenzione.

Deve essere rigettata poiché infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in relazione all’art. 8 del R.D.L. 1578/1933 per il fatto che al momento della consumazione degli illeciti l’incolpato fosse iscritto allo speciale registro dei praticanti tenuto da un C.d.O. distinto da quello che abbia aperto e deciso il procedimento disciplinare, atteso che, per costante insegnamento del CNF, la materia disciplinare a carico dei praticanti è disciplinata dall’art. 58 del R.D. n. 37/1934, che rinvia all’intero titolo IV della Legge professionale ed alle norme ivi previste, tra le quali l’art. 38 comma 2 che prevede la competenza concorrente secondo il principio della prevenzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 2 dicembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 dicembre 2009, n. 247

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 30 Dicembre 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera del 02 Dicembre 2008
abc, Giurisprudenza CNF

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