L’omessa indicazione nella citazione del termine minimo in cui poter visionare gli atti non determina nullità del procedimento essendo detto termine rimesso alla discrezionalità dell’organo disciplinare in ragione della natura degli atti da esaminare e del complessivo svolgimento procedimentale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 28 giugno 1996).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 10 Novembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Giugno 1996
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