Ai fini della validità del procedimento disciplinare non rileva la omessa notifica al difensore dell’atto di citazione a comparire davanti al C.d.O., specie se formalmente l’imputato non aveva nominato alcun difensore e nella citazione a comparire, notificata al ricorrente, il C.d.O. lo avvertiva espressamente della possibilità di essere assistito nella difesa. (a nulla rilevando l’effettuazione da parte del presunto difensore di colloqui informali con i consiglieri nella fase prodromica all’apertura del procedimento disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 3 novembre 2004, n. 245
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 03 Novembre 2004 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 15 Marzo 2001 (sospensione)
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