Il consiglio dell’ordine, quale portatore di interessi collettivi omogenei, è organo collegiale di tipo non assembleare e pertanto l’irregolare convocazione del medesimo, non regolata normativamente e richiesta solo per la partecipazione del singolo membro a garanzia della funzionalità dell’organo medesimo, non configura una ipotesi di inesistenza della delibera assunta ma dà luogo ad un vizio di annullabilità, eccepibile tra i motivi di gravame e per il quale il C.N.F. , ove annullasse l’atto impugnato, dovrebbe ritenere la causa per la decisione del merito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. RUGGIERI), sentenza del 29 marzo 2003, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Marzo 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Settembre 1996
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