Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Astensione collettiva dei componenti del C.d.O. – Inammissibilità.

L’astensione, come la ricusazione, riguarda il giudice come persona fisica relativamente alle sue ragioni soggettive e individuali e non può riferirsi all’organo nella sua astrattezza in quanto tale forma di astensione, per non essere prevista dalla legge, non è idonea a produrre alcun effetto rilevante ai fini del procedimento nel corso del quale è stata sollevata. (Rigetta l’istanza di rimessione degli atti nel conflitto di competenza negativo sollevato dal C.d.O. di Roma, decisione 21 ottobre 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 255

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 17 Settembre 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Ottobre 1999
Giurisprudenza CNF

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