L’articolo 38, III comma, della legge professionale forense dispone che il procedimento è iniziato d’ufficio o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell’interessato. Pertanto il C.d.O. può autonomamente deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 ottobre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 144
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 06 Ottobre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Ottobre 1994
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