Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, non è previsto un organo inquirente, e non sono pertinenti i richiami alle garanzie del processo penale; pertanto, è legittima e non viola il principio del contraddittorio, e il diritto di difesa, la partecipazione alla decisione del consigliere relatore che abbia svolto gli accertamenti preliminari (ex art. 47, 3°comma, r.d. 37/1934). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 29 Maggio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Giugno 2001
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