E’ infondata l’eccezione di improcedibilità del sub-procedimento cautelare a seguito dell’impugnazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, atteso che gli artt. 43 e 44 del R.D.L. n. 1578/33 non stabiliscono alcun rapporto procedimentale con il procedimento disciplinare di cui al terzo comma dell’art. 38, essendo disposta la sospensione cautelare dall’esercizio della professione sulla base di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 15 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 novembre 2009, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 19 Novembre 2009 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 15 Aprile 2009
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