Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento avverso componente C.d.O. – Competenza C.d.O. distrettuale – Fase preliminare – Radicamento della competenza.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dell’avvocato membro del C.d.O. spetta, ai sensi dell’art. 38, 4o comma, r.d.l. 1578/33, al consiglio dell’ordine distrettuale a cui devono essere inviati gli atti, e presso il quale la competenza permane anche se successivamente, nelle more della fase preliminare, l’avvocato non sia piu` componente del C.d.O. L’attività preliminare, infatti, preordinata alla acquisizione degli elementi istruttori per l’eventuale successiva apertura del procedimento disciplinare o per l’archiviazione del caso, è essa stessa espressione del potere disciplinare e pertanto radica la competenza presso l’organo che tale attività ha svolto. (Risolve il conflitto negativo di competenza tra il C.d.O di Enna e quello di Caltanissetta).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGERI), sentenza del 9 giugno 2000, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 09 Giugno 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Enna, delibera del 09 Giugno 1999
abc, Giurisprudenza CNF

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