È inammissibile l’istanza di verificazione della firma della denunciante proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 63 Reg. att., trattandosi di mezzo istruttorio che la parte è tenuta a proporre – secondo il dettato del codice di procedura civile applicabile al giudizio disciplinare – nel giudizio davanti al C.O.A. territoriale e non può farsi oggetto del potere istruttorio del giudice d’appello: potere residuale attribuito dalla norma invocata al fine di integrare carenze non imputabili all’incolpato, e non certo per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 12 Maggio 2008 (sospensione)
0 Comment