Il procedimento cautelare richiede soltanto una valutazione discrezionale della gravità delle imputazioni e prescinde dalla valutazione della fondatezza delle imputazioni stesse che formerà invece oggetto del giudizio penale ed eventualmente di quello disciplinare; pertanto deve essere rigettata la richiesta di rinvio del procedimento cautelare formulata per documentare l’inesistenza di alcuni fatti di reato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 18 giugno 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. GALATI), sentenza del 1 aprile 1998, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 01 Aprile 1998 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 18 Giugno 1996
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