Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente o continuato – Illecito omissivo consistente nel mancato adempimento di un’obbligazione – Decorrenza – Momento dell’adempimento.

Allorché la condotta disciplinarmente rilevante abbia natura omissiva, consistendo, come nella specie, nel mancato adempimento di un’obbligazione, il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare inizia a decorrere dalla data di cessazione della condotta e, quindi, dalla data dell’adempimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 27 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 27 Ottobre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 27 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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