Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente o continuato – Decorrenza – Compimento dell’ultimo atto.

I singoli comportamenti del professionista tra loro funzionalmente coordinati al perseguimento del censurabile obiettivo di precostituire una situazione contenziosa al solo fine di generare la lievitazione indebita dell’onorario professionale, poi richiesto alla parte assistita, in quanto momenti attuativi di un medesimo disegno disciplinarmente censurabile, integrano un illecito a carattere continuativo e con effetto permanente i cui riflessi pregiudizievoli sono destinati a permanere nel tempo fino al compimento dell’ultimo atto della vicenda (nella specie, la conclusione, con esito negativo, del giudizio). È pertanto da tale momento che comincia a decorrere il termine prescrizionale dell’azione disciplinare. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BERRUTI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 261

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 31 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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