Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente.

Qualora l’azione disciplinare abbia avuto luogo non già, ai sensi dell’art. 44 r.d.l. n. 1578/33, per i soli fatti costituenti anche reato (e per i quali pur era stata in precedenza iniziata l’azione penale), ma per fatti diversi punibili ex art. 38 stesso r.d.l. esclusivamente in sede disciplinare, il termine quinquennale di prescrizione decorre solamente dalla consumazione del fatto e non, invece, dalla definizione del processo penale, e quindi dal giorno in cui a relativa sentenza è divenuta irrevocabile. Laddove, peraltro, la condotta sia non già di carattere istantaneo, bensì “perdurante” nel tempo (che con termini penalistici può quindi definirsi “permanente” oppure “protratta”), il momento iniziale di decorrenza della prescrizione deve essere riportato non già alla data di realizzazione del fatto illecito ma alla data di cessazione della condotta medesima (nella specie, il carattere “perdurante” della condotta censurata, ovvero ritenzione delle somme del cliente, non ha consentito la consumazione del termine prescrizionale ex art. 51, l.p., termine che non inizia a decorrere sino a che si protragga la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 14 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 05 Ottobre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 14 Giugno 2005
Giurisprudenza CNF

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