Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere permanente.

Ai sensi dell’art. 51 l.p.f., l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni, termine che decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto, se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, la quale si consuma o si esaurisce nel momento in cui è posta in essere. Qualora, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo (o posta in essere con atti istantanei ma con effetti permanenti per le conseguenze ad essi proprie), la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima; il termine, pertanto, non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva o omissiva, passibile di sanzione. La condotta costituita dal trattenimento o dall’appropriazione di somme deve al predetto fine considerarsi una situazione protrattasi nel tempo, che perdura fino a che il professionista non la rimuova. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 17 Luglio 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 20 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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