In caso di condotta omissiva protratta nel tempo e che, pertanto, assuma i connotati della continuità e della permanenza, la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione disciplinare è impedita sino a che la condotta medesima non sia cessata. Qualora, pertanto, la condotta disciplinarmente rilevante si inveri nel mancato compimento di atti inerenti al mandato, il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 51 RDL 1578/33 va individuato in coincidenza con la revoca del mandato da parte del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 276 del 31 dicembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 31 Dicembre 2022 (respinge) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 30 Marzo 2018 (censura)
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