Qualora la condotta ascritta al professionista abbia natura omissiva, il termine di prescrizione non può ritenersi decorso, non essendo mai cessata la condotta incriminata che, nella specie, assume i connotati della continuità e della permanenza. (Nella specie, la condotta censurata risultava integrata dal mancato adempimento delle prestazioni restitutorie oggetto di giudicato civile). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 16 giugno 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 22 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Giugno 2008
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