L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie una imputazione è stata ritenuta prescritta in quanto riferita ad una condotta a carattere istantaneo , mentre l’atra è stata ritenuta non prescritta in quanto costituita da una condotta protrattasi nel tempo e per la quale non potevano ritenersi trascorsi i cinque anni della prescrizione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 16 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 16 giugno 2003, n. 162
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 16 Giugno 2003 (estinzione) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 16 Settembre 1999 (sospensione)
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