L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie il reato posto in essere era di truffa aggravata continuata e pertanto il termine prescrizionale non era decorso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 luglio 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 319 del 16 Dicembre 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Luglio 2003
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