L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 30 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 10 marzo 1999, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 10 Marzo 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 30 Marzo 1998 (cancellazione)
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