L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine prescrittivo ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 22 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 11 Dicembre 1998 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 22 Aprile 1997 (radiazione)
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