Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo (come nel caso in cui vengano trattenute somme), la decorrenza del termine ha inizio dalla data in cui venga chiesta la cessazione della condotta medesima. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 10 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Danovi), sentenza del 11 novembre 1998, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 11 Novembre 1998 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Novembre 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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