Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato l’omesso rendiconto, e il trattenimento di somme, l’omessa fatturazione, il conflitto di interessi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 14 aprile 1999)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 124

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 24 Settembre 2005 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 14 Aprile 1999 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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