L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il trattenimento di documenti e le omesse informazioni al C.d.O.). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 marzo 2005, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Dicembre 2003 (sospensione)
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