Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato il trattenimento di somme e di documenti, con la conseguente omessa consegna). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Palermo, 19 aprile 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Aprile 1004 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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