L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (L’omessa esecuzione del mandato ricevuto deve considererai a carattere istantaneo mentre l’omessa e non corretta informazione deve considerarsi a carattere continuativo). (Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e accoglie parzialmente il ricorso ordinario avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 6 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. TIRALE), sentenza del 3 marzo 2005, n. 43
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 03 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 06 Dicembre 2002
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