L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo (come nel caso in cui vengano trattenute somme), la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 2 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Alpa), sentenza del 27 maggio 1997, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 27 Maggio 1997 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Maggio 1996
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