Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove invece la violazione deontologica risulti da una condotta protrattasi nel tempo, o posta in essere con atti istantanei ma con effetti permanenti per le conseguenze ad essi proprie, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (E’ da considerare tale la richiesta di fallimento avverso un ex cliente che, collegata alla situazione di inadempimento dello stesso, può avere rilievo pratico anche successivo e non è tale da escludere una ulteriore attività nei confronti del cliente medesimo). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 22 maggio 200o).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. LUBRANO), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 06 Dicembre 2002 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Caltanissetta, delibera del 22 Maggio 2000 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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