L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine prescrittivo ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tale deve essere considerato il trattenimento di somme di spettanza del cliente). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. SICILIANO), sentenza del 3 aprile 1997, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 03 Aprile 1997 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 1994 (sospensione)
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