Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Omessa costituzione di parte civile – Decorrenza del termine.

Atteso che il termine di prescrizione per le violazioni riguardanti fatti che si protraggono nel tempo decorre dal momento della cessazione del comportamento negativo, nel caso in cui il contegno censurato consiste nella ingiustificata inosservanza, da parte dell’incolpato, del dovere professionale ex art. 38 c.d.f di compiere gli atti inerenti al mandato di costituirsi parte civile in un processo penale, l’omissione disciplinarmente rilevante (mancata costituzione di parte civile) deve ritenersi esaurita nel momento in cui la sentenza di patteggiamento diviene irrevocabile. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 19 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 141

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 06 Dicembre 2006 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 19 Novembre 2003
Giurisprudenza CNF

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