Ancorché, ai sensi dell’art. 51 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, l’azione disciplinare si prescriva in cinque anni dal fatto, è altresì vero che tale effetto si verifica esclusivamente quando il fatto integri una violazione deontologica di carattere istantaneo, che cioè si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Viceversa, qualora la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protratta nel tempo, la decorrenza del termine prescrittivo ha inizio solo dalla data di cessazione della condotta medesima. (Accoglie il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Mantova, 21 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. CARDONE), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 157
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 15 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 21 Giugno 2005
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