Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – decorrenza – Apertura del procedimento – Interruzione.

L’azione disciplinare, ex articolo 51 r.d.l. n. 1578/1933, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ancora non erano trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 03 Maggio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003
Giurisprudenza CNF

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