Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine quinquennale – Decorrenza – Apertura del procedimento – Interruzione.

L’azione disciplinare, ex art. 51 r.d.l. n. 1578/33, si prescrive in cinque anni dalla commissione o dalla conclusione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento è avvenuta quando ancora non erano trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 marzo 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. EQUIZZI), sentenza del 6 dicembre 2002, n. 189

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 06 Dicembre 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Marzo 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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